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Sez. 6, Sentenza n. 5301 del 12/12/1995 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 205646 - 01

Stupefacenti - In genere | Cessione di sostanze stupefacenti - Consumazione del reato - Consegna materiale della sostanza e pagamento del prezzo - Necessità - Esclusione - Accordo tra le parti - Sufficienza - Non disponibilità immediata del quantitativo pattuito da parte del venditore - Irrilevanza - Reato impossibile - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205646-01

Stupefacenti - In genere

In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Il fatto che il venditore non disponga al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, ma sia in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, s~ che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 cod. pen..

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 93, Cod. Pen. art. 49 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)