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Sez. 6, Sentenza n. 5954 del 16/03/1998 Ud. (dep. 20/05/1998) Rv. 211728 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Condotte del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Cessione - Offerta - Messa in vendita - Definizione.
Stato
decisa il 1998-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211728-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Nell'ambito delle condotte previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della integrazione della ipotesi della "cessione" (consumata) di sostanza stupefacente non si richiede necessariamente che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, essendo solo sufficiente che sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti. Invece, per l'integrazione della ipotesi della "offerta", come della "messa in vendita", non si richiede l'accettazione della offerta (altrimenti, essendo subentrato il consenso, si ricadrebbe nella ipotesi della cessione); in tale ultimo caso il reato si perfeziona a carico del solo offerente al momento della semplice manifestazione della sua disponibilità di procurare ad altri droga, sempre, naturalmente, che si tratti di un'offerta collegata a una effettiva disponibilità, sia pure non immediata, della droga da parte dell'agente.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)