Sez. 4, Sentenza n. 44621 del 10/03/2005 Ud. (dep. 07/12/2005) Rv. 232819 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Vendita - Mancato accordo tra acquirente e venditore - Trattamento sanzionatorio - Ravvisabilità del reato di messa in vendita.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Qualora tra acquirente e venditore della sostanza stupefacente non si raggiunga l'accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare, a carico del venditore è ravvisabile il reato consumato di messa in vendita di sostanza stupefacente, e non invece quello di tentata vendita. Quest'ultima figura, infatti, non è concettualmente configurabile, avendo il legislatore, nell'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, anticipato, quanto alla vendita ed alla cessione di sostanza stupefacente, la soglia di punibilità con la previsione delle condotte di messa in vendita e di offerta, che, sicuramente antecedenti alla vendita ed alla cessione, si connotano, diversamente dalla vendita e dalla cessione, per la non avvenuta "dazione" della droga.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)