Sez. 3, Sentenza n. 8526 del 28/05/2003 (Rv. 563675 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale diretta a contrastare completare o confortare le risultanze di quella dedotta ed assunta in primo grado - Inammissibilità - Novità della prova - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Tenuto conto del principio di infrazionabilità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, mentre l'accertamento in ordine alla novità della prova è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)