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Sez. 2, Sentenza n. 17567 del 31/08/2005 (Rv. 583356 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Rinnovazione o integrazione della prova testimoniale assunta in primo grado - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583356-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il principio della infrazionabilità e contestualità della prova testimoniale tra i vari gradi del giudizio, derivante dall'art. 244 cod. proc. civ., coordinato con il successivo art.345, secondo comma, nel testo previgente alla riforma del processo del 1990, è finalizzato a garantire l'immediatezza e genuinità della prova e comporta l'inammissibilità in secondo grado della prova per testi vertente su circostanze già oggetto di quella svoltasi in primo grado, ovvero diretta ad integrarle.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)