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Sez. L - , Sentenza n. 10761 del 04/05/2018 (Rv. 648773 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Farmacisti - Pensione di vecchiaia - Art. 8 del Regolamento di previdenza ENPAF - Aggravamento dei criteri di accesso - Decorrenza - Limiti e condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648773-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In tema di pensione di vecchiaia dei farmacisti, il requisito dell'esercizio almeno ventennale dell'attività professionale, introdotto dall'art. 8, comma 4, del Regolamento di previdenza dell'ENPAF, come modificato dal d.m. 15 novembre 1994, per coloro che si iscrivono o si reiscrivono all'ente dopo il 31 dicembre 1994, non è richiesto per gli assicurati che, pur reiscritti dopo tale data, ricadano nel regime transitorio previsto dai commi 2 e 3 dello stesso art. 8. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia in favore di un assicurato che, cancellato dall'ente nel 1991 e reiscritto nel 2003, non aveva esercitato la professione per almeno venti anni, ma al momento della domanda aveva compiuto sessantacinque anni e poteva far valere ventotto anni di iscrizione ed effettiva contribuzione, come previsto dalla disciplina transitoria).

Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 15/11/1994 art. 8, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)