Sez. L, Sentenza n. 5242 del 02/04/2012 (Rv. 621646 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Pensione di vecchiaia dei farmacisti - Art. 8 del regolamento di previdenza dell'ENPAF - Interpretazione - "Frazione di anno" - Riferimento all'anno iniziale e all'anno finale del periodo contributivo - Esclusione - Riferimento all'intero periodo contributivo - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
In tema di pensione di vecchiaia dei farmacisti, l'art. 8 del regolamento di previdenza dell'ENPAF, secondo il quale "la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero", si interpreta nel senso che, la "frazione di anno" va riferita all'intero periodo contributivo, non singolarmente all'anno iniziale e all'anno finale del periodo medesimo, atteso che, diversamente, si perverrebbe all'illogica conclusione di calcolare l'anzianità contributiva secondo il mese di inizio e di fine del periodo contributivo, anziché secondo la contribuzione complessiva.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)