Sez. L, Sentenza n. 11265 del 10/05/2013 (Rv. 626577 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Nozione - Conseguimento da parte dell'apprendista della capacità tecnica necessaria per diventare lavoratore qualificato - Finalità del rapporto - Svolgimento effettivo sia della prestazione di lavoro sia dell'attività di insegnamento da parte del datore di lavoro - Necessità - Modulazione dell'attività formativa in relazione alle esigenze dell'organizzazione aziendale - Ammissibilità - Valutazione della adeguatezza dell'attività formativa - Spettanza al giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale. Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/09/2011 num. 167, Legge 19/01/1955 num. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)