Sez. 2, Sentenza n. 11277 del 30/07/2002 (Rv. 556432 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO | Mandato di pagamento - Mandatario - "Adiectus solutionis causa" - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - LIMITI DEL MANDATO
In tema di mandato di pagamento non è dato rinvenire alcuna norma o principio che consenta di far derivare la responsabilità diretta dal mandatario nei confronti del terzo creditore, giacché se il mandatario non assume, in virtù di autonoma pattuizione con il creditore o in virtù di disposizione di legge, un obbligo diretto verso il creditore, o se il mandato in oggetto non viene ad assumere, in virtù di particolare meccanismo negoziale o legale, i caratteri propri del contratto a favore del terzo creditore, il mandatario rimane un semplice "adiectus solutionis causa", non assumendo, in quanto tale, alcuna obbligazione verso il terzo creditore.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)