Sez. L, Sentenza n. 9049 del 20/04/2011 (Rv. 617069 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | Referendum parzialmente abrogativo dell'art. 26 st. lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Venir meno dell'obbligo legale di effettuare tali ritenute - Configurabilità - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ammissibilità - Eccessiva onerosità per l'azienda - Onere probatorio gravante sull'azienda - Numero elevato dei dipendenti - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI
Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicché i lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza, dovendosi escludere, atteso il carattere di proporzionalità insito in tale valutazione, che possa ritenersi provata la suddetta eccessiva gravosità solamente in ragione dell'elevato numero di dipendenti dell'azienda, la cui esclusiva considerazione comporterebbe l'iniquo risultato di ritenere soggette all'onere di operare le ritenute sindacali richieste dai lavoratori le imprese di medie e piccole dimensioni e di escludere quelle più grandi. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto insufficiente la motivazione della corte territoriale che aveva giustificato l'inadempimento delle Poste Italiane Spa, ed escluso l'antisindacalità della relativa condotta, in relazione al numero, circa centocinquantamila, dei dipendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 313 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)