diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 825 del 02/11/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203489 - 01

Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere prevista dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 - Diversità delle utilità ricavate dagli appartenenti - Non è causa di esclusione del reato.
Stato
decisa il 1995-11-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203489-01

Stupefacenti - In genere

Poiché la speciale associazione qualificata dal fine previsto dalla legge sulla regolamentazione delle sostanze stupefacenti è caratterizzata dall'essere costituita soltanto in funzione di un programma delittuoso qualificato, autonomo, però, dalle vicende storiche di ogni singolo episodio delittuoso, la sua sussistenza non può ritenersi esclusa da una differenziazione delle utilità che i singoli si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici dei singoli partecipanti, posto che né l'una, né l'altro sono di ostacolo alla costituzione e alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa che trascende il significato negoziale delle singole operazioni per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile l'associazione per delinquere volta alla commissione di reati in materia di stupefacenti tra venditori e acquirenti).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)