Sez. 3, Sentenza n. 21755 del 12/03/2014 Ud. (dep. 28/05/2014) Rv. 259881 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio - Rapporti tra fornitore ed acquirenti - Configurabilità del vincolo associativo - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, può ritenersi che tra l'organizzazione e chi abbia con essa una relazione stabile- fornitore o acquirente - sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento ad una relazione stabile riconducibile all'"affectio societatis", solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)