diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 24476 del 21/11/2011 (Rv. 619477 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - IN GENERE | Morte del socio accomandatario - Trasmissibilità "mortis causa" della quota - Esclusione - Conseguenze - Diritto degli eredi alla liquidazione della quota - Sussistenza - Scioglimento o estinzione della società - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619477-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - IN GENERE

L'omessa citazione in appello degli eredi del socio accomandatario non è causa di nullità della sentenza, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la società in accomandita semplice e gli eredi in parola. Difatti, questi ultimi hanno solo diritto alla liquidazione della quota, salvo diverso accordo con gli altri soci, poiché la morte del socio accomandatario non comporta lo scioglimento o l'estinzione della società, ma solo la trasmissione o la liquidazione della quota quale conseguenza dello scioglimento del rapporto tra il socio e l'ente, mentre sono i soci accomandanti a subentrare di diritto, ex art. 2322 cod. civ., nelle posizioni dei loro rispettivi danti causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2322, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)