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Sez. 1, Sentenza n. 21803 del 11/10/2006 (Rv. 592804 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - IN GENERE | Morte del socio accomandatario - Trasmissibilità "mortis causa" della quota - Esclusione - Conseguenze - Diritto degli eredi alla liquidazione della quota - Accordo per la continuazione della società - Acquisto automatico della qualifica di accomandatari - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592804-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - IN GENERE

Nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell'art. 2322 cod. civ., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l'art. 2284 cod. civ., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell'ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione "mortis causa", ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società, e fermo restando che in tal caso l'acquisto della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto del predetto accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)