Sez. 1, Sentenza n. 15395 del 19/06/2013 (Rv. 626792 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - NOMINA E REVOCA | Società in accomandita semplice - Clausola statutaria di continuazione a favore dell'erede del socio accomandatario - Validità - Condizioni - Assenza del "munus" di amministratore - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - NOMINA E REVOCA
È valida la clausola "di continuazione", con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 cod. civ., l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il "munus" di amministratore, dal momento che tale funzione - a differenza di quanto previsto dall'art. 2455 cod. civ. per le società in accomandita per azioni - nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i soci accomandatari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)