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Sez. 5, Sentenza n. 9224 del 09/04/2008 (Rv. 602715 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Consorzi volontari di urbanizzazione - Natura di imprenditore - Conseguenze - Obbligo di istituire la contabilità fiscale - Sussistenza - Contributi versati dai soci - Natura di corrispettivi per prestazioni di servizi - Assoggettabilità all'IVA - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602715-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, i consorzi volontari di urbanizzazione, che ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sono ricompresi fra i soggetti che possono effettuare esercizio di impresa, svolgono un'attività esterna nei confronti dei terzi, che ne connota la qualità di imprenditore, sicché hanno l'obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale - in particolare, con riferimento alle scritture prescritte dall'art. 14, lett. a) e b), del citato d.P.R. - e di emettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati; conseguentemente, assumono rilevanza fiscale anche i contributi versati dai consoci, che si configurano come corrispettivi di specifiche prestazioni di servizi, come tali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 600 art. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)