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Sez. 5, Sentenza n. 13854 del 23/07/2004 (Rv. 574919 - 01)

SICILIA - INDUSTRIA E COMMERCIO - IN GENERE | Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Soggettività passiva ai fini dell'IVA - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti - Legittimità.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574919-01

SICILIA - INDUSTRIA E COMMERCIO - IN GENERE

In tema di IVA, i consorzi per le aree di sviluppo industriale operanti in Sicilia gestiscono e cedono in nome proprio - dietro corrispettivo - il godimento o, comunque, i diritti relativi alle opere realizzate con i finanziamenti della Regione e della Cassa per il Mezzogiorno, con conseguente intrinseca natura commerciale di tali operazioni, anche se effettuate nel vigore della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, che attribuiva a detti consorzi la qualifica di enti pubblici non economici (del resto, va rilevato che l'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il quale li ha invece qualificati enti pubblici economici, non ne ha operato alcuna trasformazione, limitandosi a precisarne i compiti). Pertanto, la natura di enti pubblici economici e, comunque, l'esercizio, in rapporto alle operazioni suddette, di attività commerciale - che deve ritenersi direttamente gestita in nome proprio - comportano la soggettività passiva dei consorzi ai fini dell'IVA, con conseguente diritto alla detrazione dell'imposta pagata dagli enti stessi sugli acquisti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 04/01/1984 num. 1 CORTE COST., Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)