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Sez. 5, Sentenza n. 1615 del 16/12/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 209987 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Condizione analoga alla schiavitù - Nozione - Valutazione della situazione di fatto in cui il soggetto si trovi nella completa sudditanza rispetto ad un altro.
Stato
decisa il 1997-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209987-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

Gli elementi costitutivi o di tipicizzazione dei reati di schiavitù non si desumono solo da specifiche previsioni delle convenzioni di Ginevra, bensì proprio dalle nozioni che le stesse nozioni propongono, sia di schiavitù come "istituzione", quando in un ordinamento una persona può essere oggetto di proprietà, che di condizione analoga alla schiavitù quale "pratica" sociale, per via della replica di fatto della schiavitù in una qualsiasi comunità. Pertanto, con la locuzione "condizione analoga alla schiavitù", gli artt. 600 e seguenti c.p. identificano un elemento costitutivo della fattispecie, riferendosi non solo alle pratiche elencate nella convenzione supplementare del 1956, ma alla condizione della persona quale oggetto di possesso altrui e cioè del potere di disporne e di trarne qualsiasi utilità, in quanto le è disconosciuta soggettività e conseguente capacità di libera determinazione nella comunità in cui il fatto si verifica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 602

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)