Sez. U, Sentenza n. 261 del 20/11/1996 Ud. (dep. 16/01/1997) Rv. 206512 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Condizione analoga alla schiavitù - Nozione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
La condizione analoga alla schiavitù di cui agli artt. 600 e 602 cod. pen. non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, e cioè normativamente prevista, bensì anche con qualunque situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa. (Fattispecie relativa alla vendita di una ragazza quindicenne, seguita al suo sequestro all'estero, alla sua successiva introduzione clandestina nel territorio dello Stato e, infine, al suo pieno sfruttamento. Nell'enunciare il principio di cui in massima in relazione a tale fattispecie, la S.C. ha anche precisato che le condizioni analoghe alla schiavitù - le "institutions et pratiques" di cui alle convenzioni di Ginevra sulla schiavitù del 1926 e del 1956 - realizzano un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa). (V. Corte cost., 9 aprile 1981 n. 96).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)