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Sez. 3, Ordinanza n. 2793 del 07/09/1999 Cc. (dep. 24/09/1999) Rv. 214517 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Condizione analoga alla schiavitù - Situazione disciplinata dalla legge - Esclusione - Situazione di fatto parificabile al parametro legale della schiavitù - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214517-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ

L'espressione "condizione analoga alla schiavitù", integrante un elemento normativo della fattispecie del reato di riduzione in schiavitù, non indica una situazione disciplinata in tassative previsioni legislative (diversamente la statuizione sarebbe "inutiliter data") ma quella di fatto, parificabile al parametro legale di schiavitù, indicata nella convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, resa esecutiva in Italia con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723 come lo "stato o condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o uno di essi"; situazione che la mutevole realtà può presentare con connotati volta a volta diversi ma fondamentalmente identici nell'ambito dei rapporti interpersonali, nei quali un individuo ha un potere pieno e incontrollato su un altro, assoggettato appunto al suo dominio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Tratt. Internaz. 25/09/1926, Regio Decr. 26/04/1928 num. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)