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Sez. 2, Sentenza n. 3785 del 20/01/2026 Ud. (dep. 29/01/2026) Rv. 289286-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Avvocato che esercita la professione nonostante la sospensione dall'Albo - Necessità che la sospensione sia stata disposta dal Consiglio dell'Ordine per motivi disciplinari - Esclusione - Sospensione "a qualsiasi titolo" - Sufficienza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289286-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Integra il delitto di esercizio abusivo della professione la condotta dell'avvocato che redige ricorsi depositati presso una Commissione tributaria e comunica al cliente l'esito dei giudizi nonostante la sospensione dall'Albo, anche nel caso in cui questa sia disposta dal Consiglio dell'Ordine non in conseguenza di un provvedimento disciplinare, essendo sufficiente, a tal fine, la sospensione "a qualsiasi titolo", compresa quella derivante dal mancato pagamento delle quote dovute alla Cassa forense, posto che essa, quale che ne sia la causa e pur se temporaneamente, esclude l'abilitazione alla professione.

Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)