Sez. 5, Sentenza n. 646 del 06/11/2013 Ud. (dep. 10/01/2014) Rv. 257955 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Spendita del ruolo professionale davanti al giudice - Necessità - Esclusione - Concorso con il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - Configurabilità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
L'esercizio abusivo della professione legale, ancorché riferito allo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta, sicché il reato si perfeziona per il solo fatto che l'agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest'ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall'art. 495 cod. pen. e si configura il concorso dei detti reati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)