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Sez. 1, Sentenza n. 34930 del 15/03/2011 Cc. (dep. 27/09/2011) Rv. 251486 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Avviso - Indicazione del nominativo del giudice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251486-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

In tema di interrogatorio cosiddetto "di garanzia", l'avviso di fissazione deve indicare, a pena di nullità, l'Autorità emanante, non anche il nominativo del giudice che lo ha fissato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)