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Sez. 6, Sentenza n. 3671 del 28/11/1996 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207159 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Firma - Individuazione dei giudici - Necessità - Esclusione - Componenti del collegio - Omessa indicazione del nome - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207159-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE

L'omessa indicazione del nome di tutti o di uno dei tre componenti il collegio giudicante, nell'intestazione della sentenza penale o di un provvedimento camerale ex art. 125 cod. proc. pen., non è causa di nullità in quanto, tra i requisiti formali del provvedimento, è richiesta semplicemente l'indicazione, nell'intestazione, dell'autorità che l'ha pronunciato e non necessariamente il nome dei componenti dell'organo collegiale. Inoltre la sottoscrizione dell'atto non implica che la firma dello stesso debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione dei giudici da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica e tantomeno dall'art. 546 cod. proc. pen. che pure contiene la specifica indicazione dei requisiti richiesti per la sentenza e contempla i casi di nullità relativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)