Sez. 6, Sentenza n. 1355 del 15/04/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 211086 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - NULLITÀ - IN GENERE | Individuazione dei giudici attraverso la firma - Necessità - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - NULLITÀ - IN GENERE
La sottoscrizione dell'ordinanza o della sentenza da parte del giudice non implica che la firma debba essere leggibile, in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice (o dei giudici) da cui la decisione promana, non essendo ciò richiesto da alcuna norma giuridica (fattispecie in tema di ordinanza di declaratoria di inammissibilità di istanza di ricusazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. G, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. G
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)