Sez. L, Sentenza n. 5465 del 03/06/1998 (Rv. 516050 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Esercizi dell'opzione per la prosecuzione del rapporto dopo il superamento dell'età pensionabile ex art. 6 del D.L. n. 791 del 1981 - Donna lavoratrice - Scadenza del termine per l'opzione prima della declaratoria di illegittimità dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento della lavoratrice al cianquantacinquesimo anno d'età - Configurabilità del beneficio - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE
AI fini dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, concessa dall'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, (convertito, con modifiche nella legge 25 febbraio 1982 n. 54) ai lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, il decorso il termine dei sei mesi anteriori alla data di maturazione del diritto della pensione di vecchiaia, prima del quale il lavoratore deve esercitare la detta opzione, comporta l'impossibilità di conseguire il beneficio ancorché, trattandosi di lavoratrice, detto termine sia venuto a scadenza anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 1986 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui consentiva il licenziamento della donna lavoratrice al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo, senza che in contrario abbia rilievo l'eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice in base alla norma poi espunta dall'ordinamento, quando a tale declaratoria non possa far seguito la ricostituzione del rapporto per avere la lavoratrice raggiunto al momento della decisione anche il limite di età dei sessanta anni.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 25/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)