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Sez. L, Sentenza n. 7845 del 21/08/1997 (Rv. 506962 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Esercizio della facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite dell'età pensionabile - Presentazione di domanda di pensione successivamente al recesso del datore di lavoro - Irrilevanza - Necessità della tempestiva richiesta di revoca della pensione - Presupposti.
Stato
decisa il 1997-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506962-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

L'esercizio della facoltà di opzione di cui all'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 - convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982 n. 54 - per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite dell'età pensionabile, pur se subordinata alla condizione del mancato conseguimento o dell'omessa richiesta di una pensione INPS, comporta l'illegittimità del licenziamento intimato, dopo l'esercizio dell'opzione, anche nell'ipotesi in cui successivamente al recesso del datore di lavoro sia stata presentata domanda di pensione, comunque priva di effetti retroattivi. In tal caso però, se il dipendente, dopo il ripristino del rapporto, non chiede tempestivamente (prima della maturazione del rateo successivo all'ultimo percepito) la revoca della pensione (con conseguente sospensione della sua erogazione ed obbligo di restituzione dei ratei riscossi), ma continua a percepirla, sopravviene un fatto ostativo del diritto alla continuazione del lavoro, che restituisce al datore di lavoro la facoltà di licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)