Sez. L, Sentenza n. 272 del 15/01/1996 (Rv. 495401 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA | Sentenza emessa in violazione del principio del contraddittorio - Inesistenza - Configurabilità - Esclusione - Nullità - Configurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA
È nulla e non giuridicamente inesistente, a differenza della sentenza emessa "a non iudice" e di quella priva di sottoscrizione del giudice, la sentenza emessa dal giudice della controversia in violazione del fondamentale principio del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.); mentre in quest'ultima ipotesi, infatti, la sentenza proviene pur sempre dall'organo munito della potestas iudicandi e reca una statuizione che permane efficace finché non venga rimossa dal giudice dell'impugnazione, nel caso di sentenza resa "a non iudice" o priva di sottoscrizione del giudice l'esistenza della sentenza è solo apparente, non potendo la decisione rinvenire la sua fonte nell'organo statuale investito della relativa funzione, e non avendo il giudice chiamato a decidere assunto formalmente la qualità di autore della sentenza mediante la sottoscrizione del documento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)