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Sez. L, Sentenza n. 335 del 24/01/1985 (Rv. 438553 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DI ESSENZIALI MOTIVI - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RICHIESTA DELL'APPELLATO DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RINNOVAZIONE E FISSAZIONE DI ALTRA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1985-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438553-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DI ESSENZIALI MOTIVI - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RICHIESTA DELL'APPELLATO DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - MANCATA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RINNOVAZIONE E FISSAZIONE DI ALTRA UDIENZA DI DISCUSSIONE - NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - EFFETTI.*

Nel nuovo rito del lavoro, qualora la copia dell'atto di appello consegnata all'appellato in Sede di notificazione manchi, in tutto o in parte, dell'indicazione di essenziali ragioni esposte a sostegno del gravame, contenuta invece nell'originale dello stesso atto ritualmente depositato in cancelleria, si ha non una inesistente o invalida proposizione dell'impugnazione bensì una irregolare instaurazione del processo con violazione del principio del contraddittorio. L'appellato pertanto può, costituendosi, sollecitare l'emissione di provvedimento di rinnovazione della notificazione con la fissazione di altra udienza di discussione, idoneo (ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ.) a sanare la irregolarità, e successivamente - ove tale provvedimento non sia stato emanato - può utilmente opporre (non avendo dato causa al vizio) la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, con la conseguente necessità per il giudice di disporre, a norma dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., un nuovo procedimento di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)