diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10535 del 19/07/2002 (Rv. 555945 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima - Domanda di determinazione dell'indennità di occupazione - Diversità - Sussistenza - Fondamento - Continenza della seconda nella prima - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555945-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE

La domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione si configura, rispetto a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima, come ontologicamente diversa, poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere (cosiddetta "causa petendi") è rappresentato, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, ancorché sia mancata la stima amministrativa dell'indennità, mentre quello costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione. Non sussiste, pertanto, rapporto di continenza (il quale postula che fra i due giudizi sussista, oltre che identità soggettiva e differenza quantitativa di "petitum", anche identità di "causa petendi") tra la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima e la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, e, d'altra parte, la disciplina processuale della continenza non potrebbe comunque trovare applicazione, atteso che la seconda delle due indicate domande - contenuta, in ipotesi, nella prima - è oggetto di competenza inderogabile per materia in favore della corte di appello, mentre la prima è di competenza del tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)