Sez. 1, Sentenza n. 11344 del 30/08/2001 (Rv. 549122 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni da occupazione illegittima - Domanda di determinazione dell'indennità - Diversità - Sussistenza - Fondamento - Proposizione della prima - Intervento nel corso del giudizio di rituale decreto ablativo - Omessa conversione nella seconda - Mancata qualificazione d'ufficio della domanda originaria in domanda di determinazione dell'indennità - Da parte del giudice d'appello - Legittimità - Conseguente infondatezza del relativo motivo di ricorso per cassazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
La domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione si configura, rispetto a quella di risarcimento del danno da occupazione illegittimità, come ontologicamente diversa, poiché il fatto costitutivo del diritto fatto valere (cosiddetta "causa petendi") è rappresentato, quanto alla prima, dalla tempestiva emissione di un provvedimento ablatorio, ancorché sia mancata la stima amministrativa dell'indennità, mentre quello costitutivo della seconda è rappresentato da un comportamento illecito della Pubblica Amministrazione (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente si era doluto che il giudice d'appello non avesse d'ufficio qualificato la sua originaria domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva - come tale mantenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni e di memoria conclusiva in appello e non convertita - in domanda di opposizione alla stima, essendo sopraggiunto già nel corso del giudizio di primo grado rituale decreto ablativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)