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Sez. L - , Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020 (Rv. 658775 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Condizioni di ammissibilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658775-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronunzia del giudice del gravame con la quale, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, era stato rideterminato l'ammontare delle spese di lite - da euro 8.340, 00 ad euro 834, 00 - sull'erroneo presupposto che il valore della causa fosse pari all'importo, riportato in dispositivo, di euro 1.347, 44, anziché alla somma di euro 4.042, 32 esattamente individuata in sede motivazionale a rettifica del predetto importo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)