Sez. 2, Sentenza n. 12035 del 31/05/2011 (Rv. 618091 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo - Natura - Limiti - Svista o disattenzione rilevabile "ictu oculi" - Sostituzione della parte motiva e del dispositivo in quanto afferente ad altra e diversa controversia - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile "ictu oculi"; ne consegue che non può farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice intenda sostituire completamente la parte motiva e il dispositivo precedenti, afferenti ad altra e diversa controversia avente in comune una sola delle parti, perché in questo modo si viene a conferire alla sentenza corretta un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)