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Sez. L, Sentenza n. 2589 del 09/02/2005 (Rv. 579703 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 335 - Procedure di recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina - Termine di prescrizione decennale precedentemente in vigore - Applicabilità - Condizioni - Atto di recupero del credito di iniziativa dell'ente previdenziale titolare del credito - Idoneità degli atti di accertamento dell'Ispettorato del lavoro a determinare l'applicabilità del termine lungo di prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579703-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

La riduzione a cinque anni del termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie introdotta dall'art. 3, comma nono, della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica, continuando ad applicarsi il precedente termine decennale di prescrizione, sia nel caso di atti interruttivi già compiuti che di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per tali dovendosi intendere qualunque concreta attività di indagine o ispettiva compiuta dall'ente previdenziale titolare del credito per omessa contribuzione, non essendo invece idonei a determinare l'applicabilità del termine lungo di prescrizione atti d'iniziativa presi da soggetti diversi, quali il verbale amministrativo dell'Ispettorato del lavoro contenente la contestazione dell'omissione contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)