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Sez. L, Sentenza n. 29479 del 17/12/2008 (Rv. 606236 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Termine breve introdotto dalla legge n. 335 del 1995 - Applicabilità del termine ordinario - Denuncia da parte del lavoratore a soggetto diverso dall'INPS o atto di iniziativa dell'Ispettorato del Lavoro - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606236-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal primo gennaio 1996, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, non sono idonee a determinare l'applicabilità del termine lungo di prescrizione né la denuncia del lavoratore presentata ad un soggetto diverso dall'istituto previdenziale creditore (quale la denuncia all'Ispettorato del Lavoro) né gli atti di iniziativa presi da soggetti diversi dall'ente previdenziale (quali il verbale amministrativo dell'Ispettorato del lavoro contenente la contestazione dell'omissione contributiva o, come nella specie, la lettera di diffida dell'Ispettorato del lavoro per la regolarizzazione del lavoratore).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)