Sez. 6, Sentenza n. 45480 del 06/10/2015 Cc. (dep. 13/11/2015) Rv. 265456 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Esecuzione del provvedimento con le forme previste dal cod. proc. civ. - Decadenza per mancato rispetto del termine previsto per l'esecuzione del sequestro - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., sia perchè il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile, sia perché il comma successivo del predetto art. 317 già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)