Sez. 2, Sentenza n. 2835 del 10/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009) Rv. 242874 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Provvedimento che lo dispone - Perdita di efficacia per esecuzione oltre i trenta giorni - Esclusione - Ragione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE
Il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo non perde efficacia se non eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia, in quanto l'art. 675 cod. proc. civ., che prevede tale effetto, non trova applicazione nel procedimento penale, perché il richiamo contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. è limitato all'esecuzione della misura e, inoltre, il comma successivo già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)