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Sez. 2, Sentenza n. 29113 del 22/06/2011 Cc. (dep. 21/07/2011) Rv. 250909 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Esecuzione del provvedimento - Forme previste dal cod. proc. civ. - Mancato rispetto del termine previsto per l'esecuzione del sequestro - Decadenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250909-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal giudice penale, in quanto il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 675 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)