Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 18/04/2003 (Rv. 562318 - 01)
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Doveri dei componenti il consiglio di amministrazione degli istituti di credito - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Sanzioni - Responsabilità - Natura - Responsabilità oggettiva - Esclusione - Responsabilità per dolo o per colpa - Affermazione.
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE
L'inosservanza dei doveri di tenuta della contabilità e di comunicazione di notizie corrette e veritiere, in conformità delle disposizioni della legge bancaria e delle direttive impartite dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle attribuzioni da tale legge affidatele, è sanzionabile, per i componenti del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, privi di funzioni rappresentative, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ove ascrivibile ad azioni od omissioni dei medesimi. Pertanto, tale disciplina sanzionatoria non contiene alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, presupponendo, invece, "l'imputabilità" dell'infrazione al suo autore e quindi il dolo o la colpa, non diversamente da quanto stabilito dalla disciplina generale dell'illecito amministrativo, desumibile dalla legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 51, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)