Sez. 1, Sentenza n. 5107 del 25/05/1994 (Rv. 486765 - 01)
Credito - Personale degli istituti di credito (rapporto di lavoro) | Sanzioni per infrazioni dei dirigenti liquidatori ed altri funzionari degli istituti di credito - Irrogazione - Procedimento ex art. 90 ex R.D. legge n. 375 del 1936 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 25, primo comma e 102, secondo comma, Cost. - Manifesta infondatezza.
Credito - Personale degli istituti di credito (rapporto di lavoro)
Il procedimento diretto all'irrogazione di sanzioni per infrazioni dei dirigenti, liquidatori ed altri funzionari degli istituti di credito, previsto dall'art. 90 della legge bancaria di cui al R.D. legge 12 marzo 1936, n. 375 - convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141 e tuttora in vigore in parte qua, stante il richiamo al detto procedimento ad opera della legge 17 aprile 1986, n. 114 (art. 3) e la conferma fattane, in base all'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (art. 34) e dal D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 e dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (art. 145) -, manifestamente non viola gli artt. 25, primo comma e 102, secondo comma Cost., in quanto, da un lato, non contiene alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, presupponendo, invece, "l'imputabilità" dell'infrazione al suo autore e quindi il dolo o la colpa, non diversamente da quanto stabilito dalla disciplina generale dell'illecito amministrativo, desumibile dalla legge n. 689 del 1981; e, dall'altro lato, pur prevedendo la competenza della sola Corte di appello di Roma per l'impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione, non istituisce con ciò un giudice speciale, trattandosi pur sempre di organo della giurisdizione ordinaria, ma soltanto istituisce, per prevalenti esigenze pubbliche, una competenza concentrata presso il medesimo organo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 90, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST., Legge 17/04/1986 num. 114 art. 3, Legge 19/02/1992 num. 142 art. 34, Decreto Legisl. 14/12/1992 num. 461 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)