Sez. 7, Ordinanza n. 21620 del 07/05/2025 Cc. (dep. 09/06/2025) Rv. 288307-01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI | False dichiarazioni sulle proprie qualità personali rese in sede di controllo - Applicabilità del principio "nemo tenetur se detegere" - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI
In tema di false attestazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità ex art. 495 cod. pen., non può trovare applicazione il principio "nemo tenetur se detegere", invocato da chi, a seguito di mero controllo da parte della polizia giudiziaria, abbia dichiarato il falso temendo, in caso di attestazione delle reali generalità, l'autoincriminazione ex art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 o altre conseguenze negative come l'espulsione, posto che il predetto principio opera solo nell'ambito di procedimenti sanzionatori, amministrativi o penali, già iniziati, e ha valenza recessiva rispetto al generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. (Vedi Corte cost. n. 111 del 2023).
Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)