diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 53656 del 03/10/2018 Cc. (dep. 29/11/2018) Rv. 275452 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 - Omessa dichiarazione di redditi illeciti - Operatività del principio "nemo tenetur se detegere" - Esclusione - Ragioni - Violazione degli artt. 24 Cost e 6 CEDU - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275452-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 36, comma 34-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, nella parte in cui queste disposizioni prevedono, al fine di non commettere il reato di omessa presentazione della dichiarazione di redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ancorchè riguardi redditi provenienti da attività illecita, in quanto il principio del "nemo tenetur se detegere" opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato e deve ritenersi recessivo rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche previsto dall'art. 53 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)