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Sez. 3, Sentenza n. 7396 del 19/07/1990 (Rv. 468303 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - COPERTURA ASSICURATIVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468303-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI - IN GENERE - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - COPERTURA ASSICURATIVA - LIMITI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi degli artt. 1901, secondo comma cod. civ. e 7, secondo comma legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato di Assicurazione e, in caso di mancato pagamento, alla scadenza, del premio (successivo al primo), fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa; con la conseguenza, trascorso detto periodo, della sospensione della Assicurazione opponibile dall'assicuratore al terzo danneggiato, non rientrando detta ipotesi nella previsione del secondo comma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, come sostituito ad opera dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con legge 26 febbraio 1977 n. 39, che presuppone che il contratto sia operante a seguito del regolare pagamento del premio. Nè in contrario può avere Rilevanza, con riferimento a sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato stante che la Mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore. (V 4960/87, mass n 453181; (V 4886/81, mass n 415610; (V 2940/80, mass n 406680).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)