Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 05/05/1980 (Rv. 406680 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CERTIFICATO ASSICURATIVO - RILASCIO - CONSEGUENZE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - IRRILEVANZA - DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CERTIFICATO ASSICURATIVO - RILASCIO - CONSEGUENZE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIATO - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - IRRILEVANZA - DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (artt 7 della legge 24 dicembre 1969 n 990, 9 e 12 del DPR 24 novembre 1970 n 973), impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di Assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa puo essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso del mancato pagamento del premio o della rata di premio inerenti al periodo successivo alla scadenza del certificato. Nei rapporti fra assicuratore ad assicurato, invece, l'erroneo rilascio del certificato assicurativo, in quanto non accompagnato dal pagamento del premio per il periodo in esso indicato, spiega rilievo contrattuale, nel senso che, ove la presunzione di pagamento di detto premio, derivante dal certificato, sia contrastata dalla Mancanza di una regolare quietanza scritta, e a tale Mancanza non suppliscano le altre prove consentite dalla legge (art 2726 cod civ), l'assicuratore ha diritto di rivalersi contro l'assicurato di quanto dovuto al danneggiato, ai sensi dell'art 18 secondo comma della legge n 990 del 1969.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2726, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 9, DPR 24/11/1970 num. 973 art. 12, DPR 24/11/1970 num. 973 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)