Sez. 1, Sentenza n. 1710 del 25/02/1997 (Rv. 502666 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Privilegio ex art. 28 d.P.R. n. 643 del 1972 - Esercizio - Preventiva escussione dell'alienante - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI
All'acquirente dell'immobile, pur non essendo soggetto passivo dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, in virtù del privilegio previsto dall'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, può essere richiesto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato il pagamento dei crediti tributari indicati in detto articolo, senza necessità della preventiva escussione dell'alienante.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)