diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7914 del 09/06/2000 (Rv. 537469 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI | Previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, a carico del bene alienato - Acquirente rimasto estraneo alla procedura di accertamento e di liquidazione del tributo, ed assoggettato alla espropriazione - Eccezioni relative al titolo fiscale - Sollevabilità diretta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537469-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRIVILEGI

In tema di INVIM da applicarsi agli atti di alienazione di immobili a titolo oneroso, l'acquirente del bene, gravato dal privilegio di cui all'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, il quale sia rimasto estraneo - in quanto tale - alla procedura di accertamento e di liquidazione del tributo, vanta comunque il diritto di contestare, in sede del giudizio da lui promosso per contrastare l'espropriazione contro di lui intrapresa dall'Amministrazione finanziaria, il titolo fiscale, sollevando tutte le eccezioni opponibili e non opposte dal venditore e supplendo così all'inerzia del debitore d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2777 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2780

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)