Sez. L, Sentenza n. 3717 del 21/02/2006 (Rv. 587024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Illegittima apposizione del termine - Dichiarazione della sua nullità - Conseguente declaratoria di sussistenza di contratto a tempo indeterminato - Effetti - Diritto alla retribuzione del lavoratore - Atto di costituzione in mora da parte del lavoratore - Creditore legittimato a ricevere la prestazione lavorativa - Individuazione della corretta articolazione datoriale - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso di dichiarazione di nullità del termine in contratto a tempo determinato, la successiva messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore costituisce atto interno al rapporto, che va indirizzato verso l'articolazione datoriale che cura la gestione amministrativa del rapporto stesso, quale risulta dalla documentazione fatta recapitare al lavoratore, o dal concreto svolgimento del rapporto, gestione che per questo solo fatto si deve ritenere munita dei relativi poteri rappresentativi assegnati dal datore di lavoro, tra cui quello di ricevere la prestazione (fattispecie relativa a lavoratore a statuto locale della Navy Exchange di Napoli, struttura del Dipartimento della marina statunitense, priva di personalità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2094, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)