Sez. L, Sentenza n. 15067 del 28/11/2001 (Rv. 550653 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Intimazione - Volontà di far valere il credito - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo rappresentante, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora; l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)