Sez. 3, Sentenza n. 37192 del 08/10/2025 Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288686-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni ostative all'estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. - Consumazione del reato nel quinquennio - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di sospensione condizionale della pena, la nozione di commissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l'ostacolo all'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazione al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'effetto estintivo a causa di un nuovo reato commesso nel quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, ma definitivamente accertato in epoca successiva, ritenendo legittima, di conseguenza, la revoca della sospensione condizionale disposta in sede esecutiva ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.).
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1), Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)