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Sez. 5 - , Sentenza n. 11759 del 22/11/2019 Cc. (dep. 09/04/2020) Rv. 279015 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Condizioni ostative per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. – Consumazione del reato nel quinquennio - Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279015-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso essersi verificata l'estinzione di un reato, condizionalmente sospeso, commesso nel 2005 in presenza di un successivo reato, consumato nel 2007, ma accertato con sentenza passata in giudicato nel 2015 ed ha, di conseguenza, ritenuto legittima la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., disposta in sede esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)